L'assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 370 del 1-2 maggio 1991, ha approvato il disegno di legge n. 456-605-908-985-990, dal titolo "Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11", che e' stato comunicato a questo commissariato dello Stato il seuccessivo 6 maggio 1991. Scopo precipuo del provvedimento legislativo teste' approvato e' quello di apprestare gli strumenti idonei per raggiungere l'utilizzo del patrimonio immobiliare realizzato con finanziamenti pubblici, al fine di disciplinare il fenomeno delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In tale contesto, viene disposto il censimento dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 1990 "avevano in godimento di fatto gli alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti dello Stato alla regione o al comune, sempreche' si tratti di alloggi per i quali non si e' proceduto all'assegnazione o, se assegnati, non si e' proceduto alla consegna al legittimo assegnatario" (art. 2, primo comma, del disegno di legge). Il provvedimento prevede altresi' che, a seguito delle predette operazioni di censimento, siano individuati i soggetti, occupanti detti alloggi, in possesso dei requisiti prescritti ai fini della definitiva assegnazione degli alloggi medesimi (art. 5, primo e secondo comma). Nel caso in cui gli alloggi abusivamente occupati siano stati oggetto di assegnazione, al "legittimo assegnatario, al quale non sia stato consegnato l'alloggio in conseguenza della occupazione abusiva" viene riconosciuto un diritto di precedenza per le future assegnazioni, anche se non incluso nelle relative graduatorie (art. 2, secondo comma). Il legislatore regionale, in sostanza, dispone l'assegnazione degli alloggi popolari a chi ne detiene di fatto il possesso, a scapito del legittimo assegnatario, che vede ridotto il suo diritto alla assegnazione e consegna ad una mera condizione di "precedenza" per future, eventuali assegnazioni, anche se, invero, si fa riferimento a graduatoria di assegnazione "generale vigente". Cosi' collegate, le sopra riferite disposizioni regionali danno adito a rilievi sul piano della legittimita' costituzionale. Giova rilevare, in proposito, che la normativa considerata ricade nella materia della edilizia residenziale pubblica, cosi' come definita nell'art. 1 del d.P.R. n. 1035/1972, e ripetutamente oggetto di individuazione anche da parte di codesta ecc.ma Corte, come complesso di norme concernenti la prestazione e gestione del servizio della casa, comprendente percio' la disciplina degli alloggi, in locazione o in proprieta', di edilizia sovvenzionata o, comunque, pubblica. Pure se strumentalmente collegata ai settori dell'urbanistica e dei lavori pubblici, per i quali la regione siciliana gode di potesta' legislativa esclusiva, la materia in questione non costituisce oggetto di autonoma previsione statutaria, per quanto potrebbe, peraltro con.. .. .. affanno, farsi con molta benevolenza e secondo un principio di elasticissima interpretazione, pure rientrare tra le competenza di cui all'art. 17, lett. f) - assistenza sociale - in relazione alle finalita' (?) che si propone di realizzare. Da quanto precede alla regione deriva una competenza legislativa vincolata al rispetto dei criteri fissati in ambito nazionale; e cio' in considerazione della peculiare esigenza di uniformare il trattamento giuridico riservato ai soggetti aspiranti all'assegnazione degli alloggi. Riguardo allo specifico problema dell'occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il legislatore nazionale - mosso dal medesimo intento di razionalizzare e definire, alla meglio, lo spinoso problema - che ora ha ispirato l'assemblea regionale, ha previsto, all'art. 53 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, la regolarizzazione dei rapporti locativi con i soggetti occupanti i medesimi alloggi, ed in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione dal citato d.P.R. n. 1035/1972, subordinatamente alla sussistenza di talune condizioni, tra cui la circostanza "che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario gia' individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge". In caso contrario, la stessa disposizione statale, richiamando l'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sancisce l'esclusione dal diritto all'assegnazione "nei confronti di chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore". Da un confronto tra le sopra riportate norme statali e regionali emerge chiaramente che la regione siciliana dispone la regolarizzazione dei rapporti locativi con quei soggetti - occupanti (originariamente senza titolo - per i quali la corrispondente normativa statale prevede non solo la impossibilita' della stessa regolarizzazione ma addirittura la esclusione da possibili future assegnazioni. Gli alloggi in questione, infatti, in quanto gia' oggetto di assegnazione, anche se non si e' proceduto alla effettiva consegna, vengono sottratti al godimento del legittimo assegnatario, al quale non viene assegnato in cambio un altro alloggio: gli viene riconosciuta soltanto una posizione di "precedenza" per il futuro. Includendo tra gli alloggi oggetto di regolarizzazione anche quelli gia' assegnati, nella sostanza, il legislatore regionale sembra avere operato una netta inversione nella tutela delle posizioni giuridiche soggettive, rispettivamente dell'assegnatario o dell'occupante senza titolo, privilegiando la posizione di quest'ultimo rispetto al diritto acquisito dal primo, per di piu' garantendogli, con la deroga di cui all'rt. 5, terzo comma, la possibilita' di fruire di una situazione alloggiativa piu' comoda rispetto a quella riconosciuta al legittimo assegnatario, in espresso contrasto con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, del d.P.R. n. 1035/1972. Ma anche dal punto di vista etico-giuridico le disposizioni contenute negli artt. 2 e 5 - che occorre leggere congiuntamente concatenandole - lasciano.. .. .. amaro all'interprete (ed anche, credesi, a chi per avventura dovesse applicarle) ed esterrefatti. Chi ha palesemente, e non gia' clam, violato il diritto, la legge; chi ha fatto "violenza" alle cose ed ai diritti altrui (anche se motivato dal bisogno, che puo' costituire solo una attenuante, se del caso), viene "premiato" con l'assegnazione dell'alloggio occupato abusivamente anche in da'nno di altro cittadino; e non solo questo. Gli viene anche consentito, se del caso, di continuare ad occupare (dopo legalmente) un alloggio pur se ha un numero di vani maggiore di due rispetto alla consistenza del nucleo familiare (art. 5/3º)³ Chi, invece, e' stato rispettoso della legge, e prudente nonostante l'assegnazione, subisce "torto" e gli viene "conculcato" il diritto gia' acquisito. Perde, difatti, l'alloggio assegnatogli e non occupato (fe.. .. ..³, scusino la parola³ Ma altra piu' acconcia al momento non se ne trova sul mercato), che viene, di contro, dato in locazione all'occupante di fatto, che glielo ha tolto con.. .. .. violenza. In compenso, a ristoro (come suol dirsi oramai in Sicilia negli ambienti politici della regione) - e qui la grave, inconcepibile ingiustizia, la violazione di diritti ed interessi "quesiti" - ottiene, premio di consolazione, si direbbe in una lotteria, non un altro alloggio (udito, udite³) ma solamente una "semplice" "precedenza nell'assegnazione degli alloggi popolari anche se non incluso nella graduatoria generale vigente ove sia (ancora) in possesso dei requisiti previsti dalla legge.. .. ..", danneggiando ovviamente altri poveri cristi.. .. .. Gli resta, cioe', in mano una carta.. .. .. di credito, un bel pugno di mosche.. .. .. Questa e' sicuramente un'ingiustizia ai sensi di.. .. .. legge³ Un'ingiustizia che lede principi di valenza costituzionale tra i piu' fondamentali dell'uomo e del civis: la certezza dei diritti e l'uguaglianza e si da' diritto di cittadinanza "alla violanza". Anche se la disposizione puo' essere motivata da particolari ragioni sociali (in Sicilia si sta giustificando tutto per la sua "particolarita'"³), di opportunita' anche per motivi di ordine pubblico (o per impotenza delle istituzioni?), attesa la difficolta' di "sloggiare" gli occupanti abusivi e di poter offrire loro (come dovuto, in fondo) un nuovo, umano ricetto. Ma queste ragioni, anche se apprezzabili, non possono giustificare un provvedimento di legge, che urta contro i piu' elementari diritti del cittadino e contro ogni senso giuridico (e morale) nonche' contro il senso comune ed il buon senso di manzoniana memoria. "Prima che il gallo canti" di Cesare Pavese e "Ultimo venne il corvo" di Italo Calvino ci da'nno modo di introdurre un ulteriore motivo di gravame, in rito; l'ultimo. E cio' invertendo quello che e' il norma ordine di esposizione nei ricorsi. Si solleva, in rito, l'eccezione di tardiva "comunicazione" e percio' di tardivita' dell'impugnato d.d.l. Tale comunicazione e' difatti avvenuta il 6 maggio 1991, (dopo le 14), che e' il quarto (4º) giorno dall'approvazione del d.d.l. da parte dell'a.r.s.; addirittura il quinto giorno se si fa riferimento al verbale dell'ultima seduta dell'assemblea regionale (la trecentosettantesima seduta), che porta la data del 1º maggio, anche se la stessa si e' chiusa alle ore 8,45 del 2 successivo, dopo oltre ventitre' ore di ininterrotti lavori assembleari. Si precisa peraltro che il d.d.l. in questione e' stato approvato nell'ultima parte dell'ultima seduta legislativa, nelle prime ore del 2 maggio. Si precisa altresi' che il giorno precedente a quello della comunicazione era festivo (domenica, 5 maggio). Gia' con altro ricorso commissariale (notificato il 12 aprile 1990), lo scrivente aveva sollevato dinnanzi a codesta ecc.ma Corte identica eccezione procedurale e codesta ecc.ma Corte, con sentenza n. 365 dell'11-24 luglio 1990, l'ha respinta, insegnando che il modo di procedere censurato, e ora denunciato "l'altra conseguenza non produce se non che il termine di cinque giorni dato al commissario dello Stato per la impugnazione della legge regionale decorre dall'ultimo giorno dell'effettivo invio della legge stessa". Cio' vuol dire che i giorni in questione (art. 29/2º) potrebbero essere anche "nove"; oppure di piu' nel caso di piu' giorni festivi consecutivi (e per quello che si dira' anche piu' appresso). In concreto, difatti, seguendo l'impostazione gia' data da codesta ecc.ma Corte, potrebbe verificarsi quanto segue, con le conseguenze.. .. .. conseguenti: 1º) la regione "comunica" il d.d.l. il quarto giorno, essendo il terzo festivo; 2º) il presidente della regione, avvalendosi del disposto dell'art. 29/2º dello statuto, promulga e pubblica il d.d.l. nel nono giorno, non avendo ricevuto "entro gli otto giorni" (e percio' "scorsi otto giorni"), comunicazione d'impugnativa; 3º) il commissario dello Stato, nel suo quinto giorno utile (che, secondo l'interpretazione di codesta ecc.ma Corte, puo' anche benissimo essere il nono), impugna il d.d.l. e notifica il ricorso (a legge gia' pubblicata³). E, sul punto, si veda, inoltre, qui di seguito. Cio' con tutto il.. .. .. guazzabuglio che ne deriva. E' possibile, e' corretto cio'? Contro tale tesi si e' espressa autorevole dottrina e l'Avvocatura generale dello Stato perche' si va (si andrebbe) contro la lettera ed il chiaro volere del legislatore, su cui peraltro non mette conto qui ulteriormente approfondire. Lo scrivente prega pertanto codesta ecc.ma Corte di voler ritornare, per un maggiore approfondimento, sulla questione dal momento che, altrimenti, non si potrebbe attribuire una valida e costruttiva intepretazione e senso logico alla norma contenuta nell'art. 29/2º dello statuto regionale siciliano, laddove e' esplicitamente precisato che "decorsi otto giorni senza che al presidente regionale sia pervenuta copia della impugnazione ovvero.. .. .." (cio' anche in relazione a quanto disposto dall'art. 13/2º dello statuto). Ora, gli otto giorni, il computo - meglio - degli otto giorni, cui fa riferimento il costituente e' dato dalla somma dei tre (3) giorni previsti dallo statuto (art. 28), entro i quali deve essere fatta la "comunicazione" dei dd.dd.ll., approvati dall'a.r.s.; e dei cinque (5) giorni entro i quali il commissario dello Stato per la regione siciliana deve notificare il gravame alla regione; e cosi' anche se il primo o l'ultimo ovvero uno qualsiasi dei giorni intermedi sia festivo: i giorni sarebbero, cioe', tutti uguali, festivi e feriali, al fine del computo degli otto giorni in questione. Una interpretazione che segua il filo del ragionamento svolto da codesta ecc.ma Corte, nella decisione citata, non pare, verosimilmente e sommessamente, conducente e non giustificherebbe appieno e compiutamente la norma statutaria, che sembra di lapidaria chiarezza. Esula, pertanto e peraltro, da questa esposizione e motivazione l'esame di altre eventuali ragioni per cui il legislatore costituente ha stabilito in otto giorni il termine dopo il quale il presidente della regione puo' promulgare e pubblicare le leggi regionali; e cio' dal momento che in claris non fit interpretatio, come recita un noto brocardo latino, ancora attuale. La lettera (anzi il numero) dello statuto e', sul punto, estremamente chiara (chiaro) ed altro non serve ne' per avvalorare la tesi, che si ostina lo scrivente a riproporre, ne' smentirla e confutarla. A codesta ecc.ma Corte comunque il compito di dire, dall'alto del suo magistero e scranno, l'ultima, definitiva parola chiarificatrice al riguardo per dare un taglio netto (un "cesareo") ad incertezza che si protaggono da e per parecchi lustri. E se lo stesso modo di computare il tempo e di considerare l'ultimo giorno festivo - come si opina per uniformita' di interpretazione - va applicato pure al termine di cinque (5) giorni, assegnato per l'impugnativa costituzionale al commissario dello Stato, il tempo (termine) complessivo, che dovrebbe precedere la promulgazione e la pubblicazione di una legge regionale, si potrebbe protrarre anche fino a dieci giorni (4+6). Ma cio' e' razionalmente e logicamente possibile? Che tipo di termine, allora, e' quello di cui all'art. 29/2º dello statuto?